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CONDIZIONI GENERALI

  • 1 – Disposizioni generali. Solo le presenti Condizioni Generali (CG) regolano le relazioni contrattuali, presenti e a venire, tra GreenSun S.A. (di seguito "l’Imprenditore”) e il Cliente: altre CG o documenti non sono applicabili alle relazioni tra le parti. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle CG a partire dall’origine del rapporto e al più tardi durante la firma del Preventivo o di qualsiasi contratto, di averle intese e accettate. Eventuali e specifiche deroghe alle presenti CG devono essere controfirmate da entrambe le parti.

  • 2 – I Documenti. Tutti gli studi, mappe, cataloghi, brochure, listino prezzi, documentazione tecnica, disegni e informazioni (di seguito "i Documenti”) forniti dall’Imprenditore restano sua proprietà intellettuale e industriale e non possono essere comunicati a terzi senza suo permesso scritto. Tutti i dati sono resi a titolo informativo, non implicano nessun impegno per l’Imprenditore e non possono mai costituire base di un reclamo o di un’azione in giustizia del Cliente verso l’Imprenditore.

  • 3 – Il Preventivo. Qualsiasi ordine è valido solo se sottoscritto dalle due parti e formalizzato in un documento definito ”Preventivo”; esso ha valore solo in seguito all’incasso, da parte dell’Imprenditore, di tutto o parte del prezzo indicato nel Preventivo e che sarà sempre almeno il 30% del valore totale IVA inclusa. Ogni Preventivo accettato impegna le parti nelle condizioni descritte di seguito. Il Preventivo riguarda solo i servizi espressamente menzionati e nessun’altra opera complementare la cui necessità apparisse in corso d’esecuzione del contratto. A partire dalla ricezione del Preventivo firmato dall’Imprenditore, il Cliente, in caso di accettazione, ha tempo 21 giorni calendario per inviarne copia controfirmata all’Imprenditore, accompagnata dalle presenti CG firmate, via mail, fax o pacco postale (in modo comunque da poter essere ricevuto dall’Imprenditore nei termini stabiliti) e versare l’acconto previsto nel Preventivo. Passato questo intervallo, il Preventivo decadrà, a meno che non sia inviato firmato all’Imprenditore che non l’annulla in un arco di 30 giorni a partire dalla data di ricezione. In caso di mancata disponibilità della marca e/o del modello di pannelli o dell’Inverter indicati, il prodotto sarà sostituito da uno equivalente e/o di potenza leggermente diversa (massimo il 6% in più o in meno); il prezzo finale sarà di conseguenza ricalcolato proporzionalmente.

  • 4 – I prezzi. I prezzi che figurano sul Preventivo comprendono solo l’IVA; ulteriori imposte, diritti e tasse sono a carico del Cliente. In merito alla dichiarazione all’art.10, l’Imprenditore può decidere, senza preavviso, di addebitare le ulteriori spese direttamente al Cliente, oltre al prezzo indicato nel Preventivo, alla tariffa di 45 € per ora di lavoro e per uomo in aggiunta al costo lordo del materiale piazzato. Il saldo dell’importo sarà effettuato dal Cliente negli 8 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’impianto da parte di un organismo certificato (OC): se la ricezione è rifiutata a causa di una non-conformità imputabile al Cliente, egli dovrà comunque saldare entro il termine stabilito; il Cliente se ne assumerà le conseguenze e sarà quindi responsabile della messa in conformità dell’impianto elettrico, il cui ritardo non potrà in nessun caso essere utilizzato come scusa per un ritardo del pagamento. Tutti gli importi dovuti all’Imprenditore saranno pagabili unicamente secondo le modalità indicate sul Preventivo e in assenza sul conto bancario ING SWIFT (BIC): BBRUBEBB IBAN: BE96363032093805. Eventuali spese bancarie sono a carico del Cliente. In caso di falsa dichiarazione di regime fiscale, l’Imprenditore potrà di pieno diritto reclamare al Cliente il pagamento della differenza.

  • 5 – Ritardi dei pagamenti del Cliente. Se i pagamenti dovuti all’Imprenditore non sono interamente saldati alle scadenze convenute all’art.4, ai restanti dovuti sarà applicato, di pieno diritto e senza preavviso, un interesse del 10% con un minimo di 500€ a titolo d’indennizzo forfettario di maggiorazione. Il montante totale continuerà a essere aumentato di un interesse dell’1% ogni mese fino al pagamento completo. Ogni richiamo di pagamento scritto emesso dall’Imprenditore potrà essere accompagnato da spese di richiamo di 50€. Le parti convengono che l’indennità forfettaria e gli interessi domandati non coprono in alcun caso le spese di consiglio giuridico e tecniche che saranno effettuate per ricoprire i montanti dovuti dal cliente, e che la L. 02/08/2002 relativa alla lotta contro il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali è convenzionalmente applicabile alle loro relazioni contrattuali. Qualsiasi difetto di pagamento nei termini prescritti comporterà la decadenza immediata di tutti i termini consentiti per il pagamento degli altri montanti i quali diventeranno quindi immediatamente esigibili. Le disposizioni che precedono non tolgono affatto all’Imprenditore il diritto di sollecitare la dissoluzione del contratto con danni e interessi.

  • 6 - Consegna. Gli intervalli indicativi di consegna, installazione e messa in funzione dell’Impianto Fotovoltaico da parte dell’Imprenditore iniziano a decorrere a partire dal pagamento dell’acconto da parte del Cliente. L’Imprenditore si attiva (in funzione del numero di ordini ricevuti e delle sue disponibilità) per effettuare l’installazione comandata entro un arco di tempo ragionevole, senza l’obbligo di effettuarla entro l’anno in corso, salvo in presenza di un contratto appositamente firmato da ambo le parti. Si considera ragionevole un arco di tempo di dieci settimane, escluse vacanze estive e intemperie. Solo un superamento irragionevole dei termini accordati potrà dare luogo, a scelta del Cliente, a una riduzione del prezzo o a una risoluzione del contratto nei termini dell’art. 15. In nessun caso un ritardo causato dall’indisponibilità del materiale ordinato, da cause di forza maggiore o da circostanze climatiche che impediscono di procedere all’installazione e alla messa in funzione dell’impianto, potrà essere qualificato irragionevole e potrà causare un risarcimento.

  • 7 - Ricezione della consegna. Egli è interamente responsabile dei beni consegnati e del loro valore in caso di sparizione degli stessi tra la consegna e l’installazione da parte dell’Imprenditore..

  • 8 – Formalità amministrative. Le parti possono convenire specificamente nel Preventivo che l’Imprenditore assisterà il Cliente nella realizzazione di alcune formalità amministrative connesse all’impianto fotovoltaico (Gestore della Rete Locale, sussidi, incitanti fiscali, conto energia). L’Imprenditore non è in alcun caso tenuto a realizzare queste formalità prima del perfezionamento del pagamento di tutti i montanti e non si assume responsabilità se il Cliente non ottiene i sussidi e/o gli incentivi regionali connessi con l’impianto fotovoltaico. Tale eventualità, così come la soppressione o la diminuzione dei sussidi e/o degli incentivi, non costituisce, in nessun caso, una condizione risolutoria del contratto.

  • 9 – Messa in servizio e ricezione definitiva. La messa in servizio dell’Impianto Fotovoltaico è effettiva a partire dalla ricezione dei lavori da parte dell’OC autorizzato designato dall'Imprenditore. Tale ricezione vale come definitiva.

  • 10 – Dichiarazioni e garanzia del cliente. Con il presente, il Cliente dichiara e garantisce che: a) il suo impianto elettrico è conforme in tutti i punti alle norme di cui al DM 37-08 altrimenti di provvedere a tutte le spese derivanti da una non conformità; b) la solidità e la tenuta stagna della parte di tetto che servirà da supporto ai pannelli dell’impianto; c) dispone delle autorizzazioni urbanistiche necessarie per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul suo bene; d) dispone dei diritti o autorizzazioni necessari sul piano civile (es. se è affittuario) per poter installare l’impianto; e) il suo edificio presenta le isolazioni termiche eventualmente necessarie alla concessione dei certificati verdi e degli incentivi in vigore nella regione dell’edificio; f) si occuperà dell’ottenimento delle autorizzazioni di stazionamento necessarie al buon

    Nome, Cognome: Pag. 2 Firma:

    svolgimento delle operazioni di consegna a sue spese. Le dichiarazioni e garanzie riprese in questo articolo costituiscono un elemento essenziale del consenso dell’Imprenditore senza le quali non avrebbe stipulato il contratto. Il Cliente dichiara di accettare di prendere in carico tutte le spese e le responsabilità derivanti da una falsa dichiarazione.

  • 11 – Riserva di proprietà e rinuncia dell’adesione. Per deroga agli articoli 1477, 1523 e 1673 del Codice Civile, i beni consegnati rimangono di proprietà esclusiva dell'Imprenditore fino al pagamento perfetto di tutti gli importi dovuti al Cliente, che rinuncia ugualmente al vantaggio dell'accesso come disciplinato dal codice civile; non potrà quindi trasferire validamente la proprietà dei beni, impegnarli o destinarli a titolo di sicurezza o di privilegio. Il Cliente informerà ogni terzo, tra cui ogni creditore pignorante o il suo locatore, di questa rinuncia; in caso d'inosservanza l'Imprenditore sarà legittimato a riprendere i beni senza alcun preavviso e addebitando le spese che ne derivano al Cliente. Per quanto necessario, il Cliente autorizza l'Imprenditore ad avere accesso ai luoghi dove i beni sarebbero depositati o messi.

  • 12 – Garanzie dell’Imprenditore.
    12.1 Garanzie di conformità dell’impianto fotovoltaico: Il Cliente ha dei diritti legali come da legislazione vigente, i quali non sono affetti da queste CG. L’Imprenditore garantisce, per le componenti dell’installazione fotovoltaica, ivi compreso la potenza (Wp) dei moduli fotovoltaici e dei lavori legati all’installazione, ogni difetto di conformità che esistesse alla data della ricezione indicata all’art.9 e che appaia entro un arco di tempo di due anni.

    12.1.2 Garanzia della tenuta del tetto: per la durata del periodo legale data dall’Unione Europea e non eccedente i dieci anni a partire dalla ricezione indicata all’art.9 e per quanto l’Imprenditore abbia effettuato dei lavori suscettibili di interferire sulla tenuta del tetto del Cliente, lo stesso garantisce, per la parte di tetto su cui l’installazione fotovoltaica é posata, un grado di tenuta simile a quello presente prima dell’installazione fotovoltaica.

    12.1.3 Contenuto della garanzia ed esclusioni: In caso di constatazione d’un difetto di conformità, il Cliente eviterà qualsiasi utilizzo dell’elemento non conforme e, se necessario, dell’installazione fotovoltaica per non aggravare il difetto constatato. In caso contrario, l’Imprenditore non sarà responsabile per qualsiasi aggravante del difetto di conformità. Il beneficio delle garanzie precitate suppone che gli elementi siano utilizzati e conservati nelle condizioni decretate dall’Imprenditore o dal produttore o dall’importatore. Non permetteranno l’accesso al diritto di garanzia, qualsiasi danno o guasto risultante da un intervento effettuato da persone non autorizzate dall’Imprenditore. Qualsiasi intervento dell’Imprenditore al titolo della garanzia è, preliminarmente, subordinato a un’ispezione e, se necessario, alla ripresa degli elementi non conformi per esaminarli; nessun elemento dell’installazione può essere reinviato all’Imprenditore salvo accordo preliminare e scritto. Quando le condizioni della garanzia sono stabilite, l’intervento dell’Imprenditore consiste nella riparazione o nella sostituzione degli elementi non conformi a sue spese entro un arco di tempo ragionevole e senza ulteriori inconvenienti per il Cliente. La messa in atto della garanzia non ha effetto di prolungare la durata della stessa. 12.2 Garanzia del produttore dei componenti di un impianto fotovoltaico: Oltre il periodo di due anni indicato a

    12.2  le componenti dell’impianto fotovoltaico, in particolare gli inverter e i moduli fotovoltaici, sono garantiti esclusivamente dal produttore o, se necessario, dall’importatore dei suddetti componenti, a esclusione dell’Imprenditore. La garanzia di fabbrica è disponibile su semplice domanda e si compone, per ogni elemento, della sua scheda tecnica e del certificato di garanzia del produttore.

  • 13 – Forza maggiore. Per forza maggiore si intende il verificarsi di un evento indipendente dalla volontà dell'Imprenditore che rende ragionevolmente impossibile l'esecuzione totale o parziale dei suoi obblighi, es. incendio, scioperi di dipendenti, suoi sub-appaltatori o fornitori, qualsiasi catastrofe naturale tra cui piogge forti, atti autoritari (nazionali o internazionali), impossibilità o difficoltà eccezionali a utilizzare la rete di trasporto, cambiamenti della legge nazionale o internazionale. In caso di realizzazione di un caso di forza maggiore, l'Imprenditore sarà liberato da tutti i suoi obblighi così come il Cliente.

  • 14 – Solidarietà. Nell’ipotesi in cui il Cliente non è la persona a cui deve essere indirizzata la fattura per esplicita richiesta del Cliente, quest'ultimo è responsabile del debito dovuto all'Imprenditore insieme con il terzo.

  • 15 – Annullamento. L'Imprenditore potrà sollecitare, nonostante l'applicazione dell'articolo 1517 del codice civile ed il suo diritto di esigere un indennizzo, l'annullamento delle condizioni contrattuali nei casi seguenti: quando un protesto di un effetto di commercio è presentato dal Cliente in pagamento; in caso di decesso dello stesso o di dichiarazione d'incapacità che lo riguarda; in caso di messa in liquidazione, d'insolvibilità manifesta o di fallimento del Cliente; in caso di convinzione da parte dell’Imprenditore che il Cliente invocherà un pretesto per non pagare il saldo dopo l’installazione. L'annullamento non implica intimazione preliminare e darà luogo, oltre alla ripresa del materiale, al massimo al pagamento di un'indennità di 0,40 € per Wp richiesti, equivalente al mancato profitto e agli altri costi sostenuti, a dedurre se necessario dagli importi già pagati dal Cliente e ancora da restituire. Nell’eventualità che il Cliente ponga unilateralmente fine al contratto, egli sarà di pieno diritto debitore verso l’Imprenditore del costo dei servizi prestati e delle spese sostenute fino al giorno dell’annullamento, così come della perdita dei benefici. L’importo dovuto è valutato al 30% del valore dei servizi non prestati, senza preclusione al diritto dell’Imprenditore di stabilire un pregiudizio reale che dovesse avverarsi superiore. In tal caso, l’acconto versato al momento della firma del contratto non sarà restituito interamente e sarà dedotto dall’indennità di annullamento dovuta.

  • 16 - Nullità e rinuncia. Se una delle clausole contenuta nelle CG venisse dichiarata nulla, non valida o non esecutiva, l’intera convenzione non sarà annullata e le parti compieranno i migliori sforzi per sostituirla. Il fatto per l'Imprenditore di non fare valere una delle clausole che appaiono nelle presenti CG a suo vantaggio, non potrà mai essere considerato come una rinuncia del suo diritto di esigerne l'applicazione o come una rinuncia ad avvalersi degli altri diritti che derivano dalla convenzione.

  • 17 – Diritto applicabile e giurisdizione competente. Le relazioni tra l'Imprenditore ed il Cliente sono sottoposte al diritto italiano; in caso di contestazione, sola sarà competente la giurisdizione italiana, anche in caso di pluralità di difensori o di chiamata in garanzia per ogni litigio con dei clienti commercianti.